Fecondazione assistita - Numero 11

FECONDAZIONE ASSISTITA

Nei giorni scorsi la Camera ha approvato il primo provvedimento che in Italia regolamenta la delicata materia della fecondazione assistita; ora il testo passa al Senato che potrà confermare o modificare quanto fin ora deciso. L’importanza di questo progetto di legge è enorme, vista la delicatezza dei temi che affronta, quali, per indicare solo i più rilevanti, la tutela della vita umana, i diritti del concepito e il concetto stesso di famiglia, la ricerca scientifica sugli embrioni, la selezione genetica e la clonazione; è evidente a tutti come tematiche così rilevanti, anche per le implicazioni di carattere etico e morale che comportano, lungi dall’esaurirsi nelle discussioni parlamentari, alimentano un vivo dibattito nella società. Passando sommariamente in rassegna il contenuto del dettato normativo si deve evidenziare innanzi tutto l’importanza che esso riserva al nascituro: i suoi diritti vengono per la prima volta riconosciuti in modo esplicito da questa legge che dice come essi vadano contemperati con quelli degli altri soggetti (padre e madre) coinvolti nel processo di fecondazione assistita. Ma cos’è in sostanza la fecondazione assistita? Si tratta di una terapia medica che può essere utilizzata solo quando sia accertata l’impossibilità per una coppia di avere dei figli e consiste nel creare in laboratorio, dall’incontro di gameti maschili e femminili, embrioni umani, da impiantare poi nell’utero della donna perché possa portare a termine una gravidanza e concepire un figlio. Il testo votato alla Camera stabilisce che possono accedere alle tecniche di procreazione assistita solo coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. Questo significa che non sarà consentito estendere tale trattamento ai single e agli omosessuali, che priverebbero il nascituro del suo diritto ad avere un padre e una madre. Vietata anche la fecondazione eterologa, quella cioè in cui uno dei gameti o entrambi provengano da donatori terzi estranei alla coppia: è autorizzata dunque solo la fecondazione omologa in cui la coppia che chiede l’intervento e l’impianto dell’embrione nell’utero della donna è la stessa che ha fornito le cellule sessuali per il concepimento dell’embrione impiantato. In pratica i genitori del bambino che nasce con la tecnica della fecondazione assistita devono essere necessariamente i donatori dei gameti con cui è stato formato l’embrione e quindi anche padre e madre biologica del figlio: no dunque a qualsiasi forma di maternità surrogata e utero in affitto. Fondamentale secondo la legge il ruolo del medico: stabilito il diritto all’obiezione di coscienza per il personale sanitario che non vuole partecipare a questo tipo di interventi, il medico dovrà informare la coppia anche della possibilità di ricorrere all’adozione come alternativa alla procreazione assistita, in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole. Il progetto di legge vieta inoltre espressamente qualsiasi sperimentazione sull’embrione umano, riconoscendone per implicito la dignità e la necessità di una sua tutela giuridica. La ricerca è consentita solo per finalità terapeutiche o diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso. Vietata finalmente la produzione di embrioni umani per qualsiasi fine diverso da quello dell’impianto nell’utero materno: in assenza di qualsiasi norma in proposito, fino ad oggi in Italia sono stati prodotti in laboratorio 30.000 embrioni pronti a diventare dopo nove mesi altrettanti pargoletti, ma che vengono attualmente conservati a temperature siderali nell’azoto liquido, in attesa di avere disposizioni dal Ministero della Salute su cosa fare di loro. A parte questa pesante eredità di anni di sperimentazione selvaggia, d’ora in avanti non sarà più possibile congelare o sopprimere gli embrioni. La legge vieta ogni tipo di selezione su embrioni e gameti e ogni tipo di manipolazione genetica sull’uomo (salvo che per fini terapeutici); è pure vietata la clonazione umana e la fecondazione di gameti umani con gameti di specie diverse e la produzione in laboratorio di ibridi e chimere: fino ad oggi tutto ciò che di più nefasto si può immaginare, se possibile sul piano delle conoscenze scientifiche, si poteva realizzare senza nessuna conseguenza giuridica, salvo problemi di coscienza dell’autore dell’intervento (ma non tutti se li ponevano…). Va quindi accolto sostanzialmente con favore questo provvedimento che mette fine all’assoluta assenza di regole in un settore così importante.

Alessio Sarais